
Limitatamente al periodo luglio-dicembre 2021, l’attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata:
a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell’ambito di: trattamenti di dati biometrici per il riconoscimento facciale anche mediante sistemi di videosorveglianza; trattamenti di dati personali nel settore della c.d. “videosorveglianza domestica” e nel settore dei sistemi audio/video applicati ai giochi (c.d. giocattoli connessi); trattamenti di dati personali effettuati dai c.d. "data broker”; trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di marketing e profilazione; trattamento di dati personali effettuati da società private in tema di banche dati reputazionali; trattamento di dati relativi alla salute effettuati da Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati; trattamenti di dati personali effettuati da società rientranti nel settore del cd. “Food Delivery”; data breach. b) a controlli nei confronti di soggetti, pubblici e privati, appartenenti a categorie omogenee sui presupposti di liceità del trattamento e alle condizioni per il consenso qualora il trattamento sia basato su tale presupposto, sul rispetto dell’obbligo dell’informativa nonché sulla durata della conservazione dei dati. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sugli interessati; 2. l’attività ispettiva programmata con deliberazione in data odierna riguarderà, relativamente ai punti a), e b) di cui al punto 1), n. 60 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di finanza. Resta fermo che l’Ufficio potrà svolgere ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo d’ufficio ovvero in relazione a segnalazioni o reclami proposti. L’Ufficio informerà il Collegio sull’individuazione dei soggetti di cui ai punti a), e b) e riferirà, alla fine del semestre, sull’andamento delle attività ispettive e delle attività istruttorie a carattere ispettivo, a qualunque titolo compiute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, lettera e) del Regolamento n. 1/2000 (come modificato dalla deliberazione n. 374 del 25 giugno 2015). Roma, 22 luglio 2021 Fonte : Garante Privacy