
Il Garante nazionale della Privacy, in riferimento all’ Art 12 del Regolamento Ue 16/679, ha ritenuto che il condominio venisse inquadrato come collettività dei condomini di cui si compone, che sono essi stessi ‘’ contitolari di un unico, complessivo trattamento dei dati, del quale l’amministratore ha solo la concreta gestione (documento n. 1053868 del 16 luglio 2003 ).
Qualora l’amministratore venisse investito di un ruolo più ampio? Se non si limitasse esclusivamente alle attività previste dal Codice Civile? Frequentemente accade che, gli studi amministrativi, oltre a svolgere l’analisi della contabilità ordinaria, andando oltre quanto previsto dalla normativa codicistica, applicano attività contabili riguardanti locatore-conduttore, rivestendo il ruolo di titolare del trattamento dei dati. Questa contabilità extra mandato e’ un esempio evidente che delinea lo studio amministrativo come il soggetto che in piena autonomia decide ed attua le politiche e le finalità del trattamento. Necessità impellente diviene la predisposizione di una nuova e diversa Informativa con la sostanzialità degli Art. 13 e 14 Gdpr. Il titolare del trattamento e’ lo studio di amministrazione, i dati trattati sono originati dall’attivita’ di mandato di amministrazione condominiale, grazie alla quale, si e’ ottenuta la raccolta dati e le informazioni necessarie all’espletamento della data e dovuta contabilità. La nuova informativa insieme ad un ulteriore consenso specifico obbligato, rappresenta, l’autorizzazione al trattamento di dati per un’attivita’ che non era prevista nel mandato originato. Nuova Informativa e gestione dei consensi e relativi invii sono pilastri a protezione della figura dell’ amministratore che, in caso di loro assenza, incapperebbe in sanzioni delineate dall’Art 83 del Regolamento Ue 16/679.